Statuto Felsa


STATUTO Fe.L.S.A.

COSTITUZIONE
Art. 1
E’ costituita, con sede in Via Po 21, 00198 Roma la Federazione Lavoratori
somministrati, autonomi e atipici di seguito denominata FeLSA. Essa è promossa
dalla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL), a cui aderisce, da Alai
e dalla Federazione Clacs.
Art. 2
La FeLSA associa i/le Lavoratori/trici somministrati, lavoratori/trici autonomi e
lavoratori/trici atipici, precedentemente associati in Alai e Clacs ed è titolare del
tesseramento;
I/Le Lavoratori/trici rappresentati sono:
• Lavoratori/trici con contratto di somministrazione;
Lavoratori/trici con contratto di collaborazione a progetto, “non
contrattualizzati” ovvero non soggetti a normative regolamentate da CCNL
stipulati da altre Federazioni di categoria aderenti alla CISL, associati in
partecipazione, lavoratori con incarico LSU, lavoratori in stage e tirocinio;
• Lavoratori/trici autonomi e con partita IVA, con adesione individuale o con
adesione collettiva per il tramite di Sindacati e/o Associazioni professionali
già precedentemente aderenti al Clacs o per altri Sindacati e/o Associazioni
professionali che dovessero successivamente richiedere l’affiliazione. Tali
lavoratori/trici potranno aderire anche individualmente, attraverso le
strutture regionali e/o territoriali della FeLSA. Queste ne daranno
immediata comunicazione alla struttura verticale nazionale di settore e/o di
area tematica.
PRINCIPI E SCOPI
Art. 3
La Federazione si ispira ai valori e alla concezione della CISL e in particolare:
a) all’autonomia dell’associazione dallo Stato, dalle forze politiche e da qualsiasi
organizzazione che interferisca con gli interessi dei lavoratori;
b) al primato del modello associativo, fondato sulle adesioni volontarie dei
lavoratori e l’autogoverno dell’associazione sulla base dei principi della
democrazia rappresentativa;
c) all’identità delle categorie nel quadro della solidarietà confederale e degli
interessi generali del Paese;
d) al primato del lavoro sul capitale attraverso la politica di tutti i redditi, la
partecipazione dei lavoratori alle scelte, all’andamento dell’impresa e forme
contrattate del risparmio dei lavoratori in funzione del controllo dei processi di
accumulazione;
e) alla difesa dei valori costituzionali cui devono ispirarsi le riforme istituzionali
e l’evoluzione del sistema politico, economico e sociale nella salvaguardia del
sistema democratico;
f) alla scelta europeista per l’unificazione politica dei popoli, nel cui ambito
trovi riconoscimento la politica sociale comunitaria, i diritti dei cittadini
d’Europa e la contrattazione a livello europeo.
Ai fini di valorizzare la rappresentanza specifica delle varie tipologie contrattuali,
la Federazione si articolerà in 4 comparti funzionali, per il miglioramento della
struttura organizzativa e per la composizione degli organi della Federazione ai
vari livelli, da rappresentare in relazione alle diverse consistenze associative.
I Comparti, intesi come meccanismo organizzativo interno e rappresentanti negli
organi della Federazione, sono di seguito elencati:
- Comparto somministrati;
- Comparto atipici;
- Comparto autonomi, associati ai Sindacati
- Comparto dei professionisti associati alle Associazioni professionali
I comparti al loro interno potranno strutturarsi in aree tematiche ovvero in
momenti organizzativi plurimi, al fine di meglio cogliere tutte le peculiarità che la
rappresentanza dell’area del lavoro diverso da quello dipendente richiede.
La sintesi di queste sub-aggregazioni non ha rappresentanza autonoma all’interno
della Federazione ma trova accoglimento nelle “politiche di comparto”.
La titolarità delle scelte politico-strategiche-organizzative è degli organismi
preposti statutariamente (Segreteria, Esecutivo e Consiglio generale).
Il medesimo comparto potrà dotarsi, all’interno delle linee strategiche definite
dalla Federazione, anche di autonomi strumenti organizzativi che ne costituiscano
il necessario momento di dibattito e di individuazione degli strumenti di evidenza
e di integrazione, in un processo più vasto delle “politiche di settore”.
La Federazione FeLSA, assumendo al proprio interno tutte le precedenti
prerogative in campo delle Organizzazioni fondatrici ( Alai – Clacs ), è titolare
dei rapporti con la Confederazione, assume le titolarità contrattuali e di legge nei
rapporti con le Associazioni Datoriali di competenza ( salvo le diverse
specificazioni definite nel Regolamento di Attuazione relative ai sindacati e
associazioni professionali affiliate ), è titolare dell’esazione delle risorse
economiche derivanti dagli/dalle associati/e e della loro retribuzione interna ai
vari livelli, assume i compiti di rappresentanza esterna complessivamente intesa,
della eventuale titolarità in affiliazioni con altre Organizzazioni di carattere
europeo e internazionale.
Art. 4
Nello svolgimento della propria azione di tutela dei lavoratori rappresentati, la
FeLSA si ispira ai valori morali, ai principi democratici e alle norme statuarie
della CISL.
La FeLSA si propone di:
a) rappresentare in tutte le sedi di competenza i lavoratori e le lavoratrici
associate, sul piano economico, sociale, sindacale, professionale, culturale,
ricreativo e formativo;
b) di coadiuvare e assistere i sindacati presenti nel comparto nella stipulazione di
accordi collettivi per la regolamentazione dei rapporti economici e di utilizzare gli
strumenti della contrattazione (sia individuale che collettiva), della mutualità,
della bilateralità, della partecipazione, della concertazione e del confronto
istituzionale;
c) rappresentare nelle sedi opportune le istanze di carattere sindacale,
professionale, previdenziale, fiscale, che siano compatibili con le linee generali
della CISL;
d) favorire il miglioramento delle condizioni dei lavoratori e delle lavoratrici
associate, assumendo iniziative nei confronti dei pubblici poteri e delle loro sedi
legislative;
e) designare, su indicazione dei comparti, i propri rappresentanti in organismi nei
quali è prevista per Legge o per Regolamento, la presenza della FeLSA;
f) assicurare agli/alle iscritti/e e ai/alle lavoratori/trici associati la tutela
individuale e collettiva anche attraverso i servizi forniti dagli enti, dalle
Associazioni, dalle strutture territoriali della CISL ed al sistema integrato dei
servizi per gli/le iscritti/e;
g) promuovere e coordinare - di concerto con le organizzazioni ad esso aderenti –
lo studio e le proposte di soluzioni dei problemi economici, sociali e sindacali dei
comparti rappresentati;
h) stabilire e sviluppare relazioni internazionali con analoghe organizzazioni di
comparto degli altri paesi, specialmente in sede Unione Europea;
i) promuovere e favorire lo sviluppo del proselitismo tra i/le lavoratori/trici
associati alla FeLSA, il rafforzamento delle strutture dei comparti, l’aggregazione
di comparto nell’ambito della propria competenza organizzativa; la formazione
sindacale della dirigenza della Federazione; svolgere opera di conciliazione in
caso di contrasti tra i comparti rappresentati;
l) di rappresentare i/le lavoratori/trici iscritti presso le strutture Confederali a tutti
i livelli.
DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
Art. 5
Comma 1 – Iscrizione individuale
L’iscrizione alla FeLSA deve costituire espressione di una scelta libera ed
individuale di ciascun lavoratore che di esso condivida principi e finalità.
Gli/Le iscritti/e alla FeLSA hanno diritto a partecipare alla elaborazione delle
linee di politica sindacale, ad eleggere i propri rappresentanti nei luoghi di lavoro ,
nei territori nonché i/le propri/e delegati/e alle successive istanze congressuali.
Essi hanno inoltre diritto a ricevere all’atto della sottoscrizione della delega, la
tessera di iscrizione alla FeLSA ad essere tutelati nei propri diritti contrattuali e ad
usufruire, in modo privilegiato rispetto ai non iscritti, dei servizi
dell’Organizzazione.
Gli/Le iscritti/e hanno diritto ad essere adeguatamente informati delle decisioni
che li riguardano e possono esercitare il diritto alla critica nei confronti dei
dirigenti sindacali, nei limiti previsti dal presente Statuto ed in termini
democraticamente e civilmente corretti.
Ogni iscritto/a ha il dovere di essere coerente con i valori richiamati nel presente
Statuto, di operare nell’attività sindacale in coerenza con le decisioni assunte dagli
organi statutari e di partecipare all’attività sindacale.
Ogni iscritto/a ha l’obbligo di pagare i contributi di iscrizione alla FeLSA con le
modalità e nell’ammontare definiti dagli Organi Statutari.
L’adesione alla FeLSA avviene:
• direttamente con l’iscrizione da parte dei/delle lavoratori/trici impiegati nella
somministrazione, nei lavori socialmente utili, nel lavoro atipico, tale adesione
può avvenire anche tramite convenzioni stipulate dalla FeLSA con le altre
Federazioni della CISL;
• collettivamente unicamente attraverso i sindacati o associazioni professionali
aderenti alla FeLSA secondo quanto stabilito all’articolo 4 dello Statuto
confederale e con le specifiche e le modalità di cui al precedente articolo 2.
L’iscrizione personale, diretta e collettiva dà diritto alla tessera FeLSA CISL. Il
costo e le modalità del tesseramento sono stabiliti annualmente dalla Segreteria
Nazionale e formeranno oggetto di uno specifico regolamento
Comma 2 – Iscrizione Collettiva
L’iscrizione alla FeLSA deve costituire espressione di una scelta collettiva di
ciascun Sindacato e Associazione che di esso condivida principi e finalità.
I Sindacati e le Associazioni che intendono aderire alla FeLSA devono rivolgere
domanda scritta alla Segreteria Nazionale corredata dai seguenti documenti:
a) due esemplari dello Statuto;
b) l’elenco ufficiale dei componenti degli organi direttivi;
c) informazioni sullo stato organizzativo ed il numero degli iscritti;
d) dichiarazione di impegno ad uniformare il loro Statuto al Presente Statuto
ed a quello della CISL.
L’adesione è decisa dall’ Esecutivo della FeLSA – di concerto con la CISL e
sentito il parere del comparto – previa adeguata istruttoria.
La qualità di associazione aderente alla FeLSA, cessa allorquando
l’associazione stessa si renda responsabile di grave, ripetuta ed accertata
inosservanza delle norme statutarie e del mancato ed ingiustificato
assolvimento degli obblighi contributivi.
La disaffiliazione dalla FeLSA può essere deliberata solo dal congresso
dell’Associazione affiliata interessata appositamente convocata a maggioranza
dei 2/3 .
Le somme versate alla FeLSA dagli organismi radiati o disaffiliati o sospesi,
rimangono acquisite alla FeLSA stessa. Lo stesso dicasi per ogni altro bene
mobile o immobile.
COMPITI
Art. 6
La FeLSA nell’ambito della contrattazione provvede a:
a) formulare e coordinare gli interventi generali di politica sindacale e
contrattuale;
b) stipulare contratti e accordi nazionali per i diversi comparti della Federazione,
ferma restando la competenza delle singole strutture organizzate dei comparti e
loro articolazioni, ancorché associati a Sindacati e/o Associazioni professionali
che manterranno, all’interno delle politiche generali definite dagli organismi
statutari della Federazione, una loro autonomia. La contrattazione dovrà formare
oggetto di comunicazione alla Segreteria e agli organismi statutari della FeLSA,
cui è rimesso il parere dirimente sulla rispondenza della contrattazione con le
politiche generali della Federazione.
c) programmare e gestire le attività di formazione degli/delle iscritti/e e dei
quadri;
d) promuovere e perseguire una politica di pari opportunità tra uomini e donne al
fine di garantire una piena partecipazione alla vita democratica
dell’organizzazione con particolare attenzione alla parte sotto rappresentata.
Tale obiettivo dovrà concretizzarsi attraverso una equilibrata presenza
organizzativa di entrambi i sessi a tutti i livelli.
Per il conseguimento di detti fini la FeLSA esercita le seguenti competenze:
- eleggere nei Congressi delle Federazioni territoriali, Regionali e Nazionale
i/le delegati/e ai Congressi delle corrispondenti strutture orizzontali;
- partecipare, di norma con il Segretario Generale, alle riunioni degli
organismi dei settori e/o comparti merceologici a tutti i livelli per
conseguire il coordinamento e l’omogeneità delle decisioni;
- stabilire, nel Consiglio generale, il riparto della contribuzione di
competenza delle strutture della Federazioni e svolgere la funzione
ispettiva e sindacale;
- attuare le gestioni straordinarie nelle proprie strutture ai vari livelli.
ORGANI
Art. 7
La Federazione, per il livello nazionale, sarà articolata con propri organi di
seguito elencati:
Congresso
Consiglio Generale Nazionale
Comitato Esecutivo Nazionale
Segreteria Nazionale
Collegio dei Sindaci Revisori
Collegio dei Probiviri
La composizione numerica degli organi verrà disciplinata dal Regolamento e
comunque in proporzione alla consistenza associativa dei singoli comparti ai vari
livelli.
IL CONGRESSO
Art. 8
Il Congresso Federale è il massimo organo deliberante della Federazione.
Esso si riunisce in via ordinaria ogni 4 anni in salvo le convocazioni
straordinarie. Esso si svolge sulla base delle norme fissate nel Regolamento
Congressuale approvato dal Consiglio Generale della CISL opportunamente
adattate dagli Organi della FeLSA.
Ad esso partecipano i rappresentanti eletti dalle istanze regionali della FeLSA,
laddove costituite ed i rappresentanti dei sindacati e/o associazioni eletti dai
rispettivi Congressi.
Il congresso Nazionale elegge la componente elettiva del Consiglio generale della
FeLSA, nel quale devono essere rappresentati tutti i Sindacati aderenti e tutte le
strutture Regionali della FeLSA, tenuto conto del loro rispettivo grado di
rappresentatività.
Il Congresso in via straordinaria, è convocato quando:
ne facciano motivata richiesta i 2/3 dei componenti del Consiglio Generale;
ne faccia motivata richiesta 1/3 degli/delle iscritti/e a mezzo delle strutture
regionali che sono responsabili dell’autenticità delle firme.
In questo caso, l’Esecutivo, provvede alla convocazione del Congresso
straordinario entro 60 giorni dalla data della formalizzazione delle richieste
IL CONSIGLIO GENERALE NAZIONALE
Art. 9
La composizione del Consiglio Generale Nazionale viene così disciplinata:
- componenti eletti/e al Congresso Nazionale
- Componenti di diritto: segretari/ie generali delle Federazioni Regionali,
segretari generali di sindacati, presidenti/esse di associazioni professionali
secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione;
La componente elettiva dovrà essere almeno pari al 50% del numero complessivo
dei componenti il Consiglio Generale.
Il Consiglio Generale Nazionale elegge al proprio interno il Comitato Esecutivo
Nazionale, nel numero fissato dal Regolamento di attuazione allo Statuto.
Elegge inoltre, il/la Segretario/a Generale e la Segreteria.
COMITATO ESECUTIVO NAZIONALE
Art. 10
Il Comitato Esecutivo Nazionale è l’Organo competente per l’attuazione degli
indirizzi definiti dal Consiglio Generale.
Il Comitato Esecutivo designa, su proposta della Segreteria Nazionale, i/le
rappresentanti dell’Organizzazione in Enti ed in organismi esterni ove è prevista
per legge o per regolamento la rappresentanza sindacale.
Approva il bilancio preventivo e consuntivo predisposto dalla Segreteria
nazionale ed il regolamento dei trattamenti economici e dei rimborsi.
Il Comitato Esecutivo delibera sulle gestioni straordinarie delle strutture regionali
e territoriali.
E’ competente a concedere ai/alle dirigenti sindacali l’autorizzazione ad assumere
o a conservare incarichi non derivanti da designazione sindacale.
L’esecutivo è composto dalla Segreteria Nazionale, dai/dalle rappresentanti delle
Segreterie Regionali, dai Segretari/ie o Presidenti/esse di sindacati /associazioni
come stabilito dal Regolamento.
IL SEGRETARIO GENERALE E LA SEGRETERIA NAZIONALE
Art. 11
La Segreteria Nazionale è composta nel numero previsto dal Regolamento di
attuazione allo Statuto.
La Segreteria Nazionale predispone per il Congresso la relazione generale della
Federazione e il bilancio.
Il/La Segretario/a Generale ha la rappresentanza ufficiale e legale della
Federazione.
Ai componenti della Segreteria Nazionale vengono affidati particolari
dipartimenti di lavoro, inerenti anche ai comparti, nell’ambito della responsabilità
collegiale della Segreteria Nazionale.
La Segreteria Nazionale inoltre prende le necessarie iniziative verso le strutture
periferiche intese a realizzare la corretta osservanza delle norme statutarie ed il
razionale utilizzo delle risorse.
Essa risponde collegialmente di fronte agli Organi deliberanti della gestione del
patrimonio finanziario della Federazione.
IL COLLEGIO DEI SINDACI
Art. 12
Il Collegio dei Sindaci revisori provvede al controllo amministrativo e adempie
alle proprie funzioni a norma degli articoli al presente Statuto e, per quanto non
disciplinato, di quello Confederale della CISL.
Essi partecipando alle sedute del Consiglio Generale con voto consultivo; a mezzo
del loro Presidente riferiscono periodicamente sull’andamento amministrativo sia
al Comitato Esecutivo, sia al Consiglio Generale della FeLSA; rispondono delle
loro azioni dinanzi al Congresso.
Il Collegio dei Sindaci è composto da tre componenti effettivi e due supplenti
eletti dal Congresso e non revocabili nel corso del mandato congressuale.
Il Consiglio Generale della FeLSA, nella prima riunione dopo il Congresso
nomina il/la Presidente tra i componenti effettivi (i tre che hanno ricevuto più
voti) e tenuto conto dei titoli e/o requisiti di specifica competenza professionale.
I Sindaci non possono far parte di organi deliberanti di pari livello. È inoltre
incompatibile la carica di Sindaco di un organismo con quella di Sindaco di un
altro organismo.
Per quanto non disciplinato dal presente Statuto valgono le disposizioni
Confederali della CISL.
IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art. 13
Il Collegio dei Probiviri è organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna.
Ha il compito di decidere, previa adeguate istruttorie per l’accertamento dei fatti e
relative contestazioni, sui ricorsi contro presunte violazioni dello Statuto e del
regolamento di attuazione e sulle vertenze elettorali, oltreché di dirimere le
controversie, i conflitti tra i soci e gli organismi ai vari livelli, nei limiti stabiliti
dal presente Statuto e dal Regolamento di attuazione. Il Collegio dei Probiviri
della FeLSA è inoltre competente a pronunciare, entro il termine perentorio di 15
giorni, la ratifica di legittimità dei provvedimenti relativi alle gestioni
commissariali.
Il Collegio dei Probiviri della FeLSA è composto da tre membri eletti dal
Congresso e non revocabili nell’arco del mandato Congressuale. Nelle votazioni
si esprimono due preferenze.
Risultano eletti i componenti che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
Il Collegio dei probiviri è componente ad irrogare sanzioni di natura disciplinare a
tutti i soci della FeLSA.
Le sanzioni che possono essere comminate sono:
- il richiamo scritto;
- la deplorazione con diffida;
- la destituzione dalle eventuali cariche;
- la sospensione da 3 a 12 mesi, con destituzione da eventuali cariche;
- l’espulsione.
Quando le Segreterie dei Sindacati aderenti o della FeLSA, ai vari livelli, sono a
conoscenza di violazioni statutarie, hanno l’obbligo di intervenire per far cessare
tali violazioni e, qualora tale intervento fosse inefficace, hanno l’obbligo di
denunciare tali comportamenti al Collegio dei Probiviri. L’omissione di intervento
e di denuncia può essere a sua volta oggetto di ricorso ai Probiviri.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto valgono le
disposizioni previste dallo Statuto Confederale della CISL che restano unico
riferimento per tutte le strutture della FeLSA.
STRUTTURE PERIFERICHE
Art. 14
La FeLSA, oltre che sul piano nazionale, si struttura a livello regionale e
territoriale. L’istanza congressuale, pertanto, si articola in livello Nazionale,
Regionale e Territoriale.
La composizione di tali organi è demandata al Regolamento di attuazione del
presente Statuto.
CONGRESSO REGIONALE
Art. 15
Il Congresso Regionale è composto dai/dalle delegati/e eletti nei Congressi
Territoriali e nei congressi dei Sindacati e delle Associazioni territoriali come
fissato dal Regolamento.
Il Congresso Regionale elegge i/le componenti elettive del Consiglio Generale
regionale, i/le Delegati/e al Congresso della USR e i/le delegati/e al Congresso
Nazionale nella misura prevista.
IL CONSIGLIO GENERALE REGIONALE
Art. 16
Il Consiglio Generale regionale è composto dall’Esecutivo, dai/dalle componenti
eletti al Congresso e dai/dalle componenti di diritto.
La Componente elettiva dovrà essere almeno pari al 50 % del numero
complessivo dei componenti il Consiglio Generale.
Il Consiglio Generale elegge al suo interno e con successive votazioni il
Segretario Generale, i/le componenti della Segreteria e l’Esecutivo.
ESCUTIVO REGIONALE
Art. 17
L’Esecutivo Regionale è l’organo che elabora e definisce le linee di politica
sindacale ed organizzativa nell’ambito degli indirizzi fissati dal Congresso
Regionale e nel quadro delle politiche generali nazionali, ed approva i bilanci
preventivi e consuntivi.
Il numero e la modalità di composizione è stabilito dal Regolamento.
LA SEGRETERIA REGIONALE
Art. 18
La Segreteria Regionale rappresenta la Federazione nei confronti delle
controparti, nonché delle Pubbliche Autorità, Enti e Associazioni per quanto di
propria competenza. Assicura la osservanza delle decisioni assunte dagli
organismi regionali, interviene a dirimere eventuali conflitti insorgenti fra le
strutture territoriali; predispone il proprio bilancio preventivo e consuntivo.
Esercita azione di vigilanza sulle strutture territoriali in materia di osservanza
statutaria. Il numero dei/delle componenti della Segreteria regionale è stabilito
dal Regolamento di attuazione dello Statuto.
LA STRUTTURA TERRITORIALE
Art. 19
Nell’ambito di ciascuna regione sono costituite le Federazioni Territoriali.
Sono organi della Federazione territoriale:
a) Il Congresso;
b) Il Consiglio Generale territoriale;
c) la Segreteria Territoriale.
d) Esecutivo (ove previsto – facoltativo)
CONGRESSO TERRITORIALE
Art. 20
Il Congresso Territoriale della FeLSA è composto dai/dalle componenti del
Consiglio Generale territoriale uscenti che parteciperanno, ove non delegati/e,
con diritto di parola e senza diritto di voto, e dai delegati/e eletti a livello di
comparto.
Il Congresso Territoriale elegge i delegati/e al Congresso della UST, i/le
componenti elettivi del Consiglio Generale e i delegati/e al Congresso Regionale
della FeLSA nella misura prevista.
IL CONSIGLIO GENERALE TERRITORIALE
Art. 21
A livello territoriale è costituito il Consiglio Generale, composto dai/dalle
componenti eletti al Congresso e dai/dalle componenti di diritto, ove previsti dal
Regolamento.
La Componente elettiva dovrà essere almeno pari al 50 % del numero
complessivo dei componenti del Consiglio Generale.
Viene convocato dalla Segreteria almeno una volta l’anno.
Il Consiglio Generale ha la funzione di organo consultivo della Segreteria
territoriale. In occasione del Congresso, il Consiglio Generale è il livello
territoriale congressuale.
LA SEGRETERIA TERRITORIALE
Art. 22
Il numero dei/delle Componenti della Segreteria è stabilito dal Regolamento di
attuazione dello Statuto.
Il Consiglio Generale elegge al suo interno e con successive votazioni il/la
Segretario/a generale e i componenti della Segreteria.
La Segreteria territoriale coordina e sostiene i/le delegati/e territoriali, i/le
delegati/e eletti sul luogo di lavoro e i/le delegati/e dei Sindacati e delle
Associazioni di rappresentanza.
ROTAZIONE E SOSTITUZIONE NEGLI INCARICHI
Art. 23
Al fine di favorire la rotazione delle responsabilità dirigenziali, Segretario/a
generale e segreterie a tutti i livelli, come importante fattore di democrazia
sindacale, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica è
di tre mandati (12 anni).
Il raggiungimento del 65° anno di età rappresenta causa di cessazione della carica
di componente di Segreteria a qualsiasi livello.
INCOMPATIBILITA’
Art. 24
Per affermare l’assoluta autonomia della CISL nei confronti dei partiti dei
movimenti e delle formazioni politiche, delle associazioni che svolgono attività
interferenti e che si pongano in conflitto con quelle istituzionali proprie della
CISL, delle assemblee elettive e dei poteri esecutivi a tutti i livelli, sono stabilite
con le cariche direttive, esecutive, di sindaco, di proboviro, di dirigenti
responsabili di Enti CISL (in quanto membri dei Consigli Generali) a qualsiasi
livello le seguenti incompatibilità:
a) incarichi di governo, giunta regionale provinciale, associazioni di comuni e
consorzio intercomunale, comunale, circoscrizionale e simili, comunque
denominati;
b) candidature alle assemblee legislative nazionali, regionali, provinciali,
associazioni di comuni e consorzio intercomunale (per i livelli istituzionali sub
comunali i vincoli di incompatibilità con le cariche sindacali sono definiti nel
Regolamento di attuazione dello Statuto confederale).
c) Incarichi esecutivi e direttivi nazionali, regionali, provinciali, associazioni di
comuni e consorzio intercomunale, comunali, circoscrizionali, sezionali, e simili
comunque denominati in partiti, movimenti e formazioni politiche ed
associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale.
In ogni caso, il Comitato Esecutivo nazionale e i Comitati Esecutivi delle
Federazioni regionali, sentita la Segreteria nazionale, sono competenti a
concedere a dirigenti sindacali autorizzazione ad assumere o a conservare
incarichi non derivanti da designazione sindacale.
Art. 25 Eleggibilità
I/Le soci/ie, con requisiti previsti dai singoli Statuti e Regolamenti, possono
accedere alle cariche direttive della Federazione alla sola condizione di avere
una anzianità di iscrizione alla Cisl di almeno 2 anni.
Art. 26 Cooptazioni
I Consigli generali, i Comitati esecutivi e gli organismi similari comunque
denominati della Federazione hanno la facoltà di cooptare al loro interno, con
deliberazione adottata a maggioranza dei 2/3 dei votanti, nuovi componenti nel
limite massimo del 5% dei/delle componenti gli organismi stessi.
Per quanto riguarda gli organismi delle federazioni regionali e territoriali, la
percentuale del 5% di cui al comma precedente può essere estesa fino al tetto del
10%.
Nel caso in cui le decadenze degli organismi espressi dai Congressi ne
determinassero la riduzione dei/delle componenti in misura superiore ad un terzo
del totale la percentuale del 10% può essere estesa fino al 20%.
Art. 27 Gestioni straordinarie
Nel caso di gravi violazioni del presente Statuto, di mancato rispetto di decisioni
degli organi nazionali su scelte fondamentali di politica economica e contrattuale,
di violazione delle norme contributive, da parte degli organi periferici, il Comitato
Esecutivo a maggioranza di 2/3 dei presenti, può con provvedimento motivato e
su adeguata istruttoria e contestazione, disporre lo scioglimento di tutti gli organi
e la nomina di un Commissario.
Analoghi provvedimenti motivati possono essere adottati con identica procedura
dal Comitato Esecutivo Nazionale nei confronti dei sindacati territoriali e
regionali sia per i motivi di cui al precedente comma sia nel caso di grave
inefficienza della struttura stessa.
I provvedimenti sono immediatamente esecutivi e vanno trasmessi entro 3 giorni
dall’adozione al Collegio dei probiviri Federale, il quale deve provvedere entro il
termine perentorio di quindici giorni, alla ratifica di legittimità. La mancata
pronuncia entro il termine equivale a ratifica.
Art. 28
Negli stessi casi e con le medesime procedure di cui all’art. 27 può essere
nominato un Commissario “ad acta” per lo svolgimento di funzioni specifiche,
munito dei poteri necessari senza ricorrere allo scioglimento degli organi.
Art. 29
I provvedimenti di cui ai precedenti articoli 27 e 28 possono essere decisi dalla
FeLSA nazionale con l’osservanza delle norme contenute negli articoli medesimi
e nell’art.10 del presente Statuto.
E’ ammesso il ricorso, nel termine perentorio di quindici giorni, al Collegio dei
Probiviri per la verifica di legittimità.
Art. 30
Allorché un organismo risulti carente di uno o più dirigenti e gli organismi stessi
ritengano di non essere in grado, anche temporaneamente, di dar luogo alla loro
sostituzione secondo le procedure statutarie loro proprie, gli stessi possono
chiedere alla FeLSA Nazionale che venga loro inviato un Reggente che può
essere estraneo all’organismo o anche alla categoria.
La Reggenza cessa al Congresso ordinario e può cessare precedentemente
allorché l’organismo sia nelle condizioni di procedere alla elezione dei dirigenti
secondo le procedure statutarie e d’intesa con la Segreteria Nazionale.
FINANZA E PATRIMONIO
Art. 31
Il patrimonio della Federazione è costituito dai contributi degli associati e da tutti
i beni mobili ed immobili ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa ed
ovunque siano dislocati, al centro o alla periferia.
Per tutte le strutture vi è l'obbligo statutario di redigere e di approvare
annualmente un rendiconto economico e finanziario. Vi è inoltre il divieto di
distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi,
riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte dalla legge.
Finché dura la Federazione i singoli associati o gruppi di associati o le
associazioni ad essa aderenti non possono chiedere le divisioni del fondo comune
o patrimoniale né pretendere, in caso di recesso, quota alcuna per qualsiasi titolo
anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati.
La Finanza e il Patrimonio della FeLSA sono incrementati dai contributi versati
dagli iscritti e dalle contribuzioni varie versate sia dai soci che da persone fisiche
o giuridiche con finalità corrispondenti agli scopi della Federazione.
I contributi degli iscritti sono versati su conti intestati alla FeLSA ed i prelievi
avvengono con firma congiunta dei responsabili.
Articolo 32
La Federazione risponde di fronte ai terzi ed all’autorità giudiziaria unicamente
delle obbligazioni assunte dal Segretario generale congiuntamente, per gli aspetti
economici e finanziari, al Segretario Nazionale che presiede al settore relativo
all’amministrazione
Articolo 33
Le federazioni Regionali e Territoriali e le persone che le rappresentano sono
responsabili per le obbligazioni da esse direttamente assunte verso chiunque e non
potranno per qualsiasi titolo o causa o in specie per il fatto dell’adesione o della
dipendenza dalla Federazione Nazionale chiedere di essere sollevate dalla stessa.
Articolo 34
Eventuali controlli di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria
disposti dalla Federazione Nazionale a favore delle Federazioni Regionali e
territoriali o dei loro associati costituiscono normale attività di assistenza propria
della Federazione Nazionale senza assunzione di corresponsabilità.
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO
Art. 35
Il Regolamento di attuazione del presente Statuto deve essere deliberato in prima
istanza, e può essere successivamente modificato dal Consiglio Generale
nazionale.
A tale scopo, sarà regolarmente convocato con uno specifico punto all’ordine del
giorno, con un preavviso di almeno quindici giorni e con allegate alla
convocazione le proposte di modifica del Regolamento.
Le delibere di modifica dovranno essere assunte con il voto favorevole dei due
terzi degli aventi diritto al voto.
MODIFICA DELLO STATUTO
Art. 36
Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte in occasione del
Congresso Nazionale:
a) dal Congresso dietro presentazione corredata dal 50% più uno dei/delle
delegati/e;
b) dal Consiglio Generale a maggioranza dei 2/3 dell’intero organismo;
c) dalle Federazioni regionali su deliberazione dei propri organi direttivi prese a
maggioranza dei 2/3 dei/delle componenti.
Il Consiglio Generale, nella riunione in cui procede alla convocazione del
Congresso, nomina una Commissione Consiliare delegata con l’incarico di
esaminare e coordinare le proposte di modifica.
Le proposte di modifica devono essere inviate alla Commissione tre mesi prima
della data di effettuazione del Congresso.
La Commissione, raccolte le proposte di modifica, le porta a conoscenza di tutte
le strutture dell’organizzazione due mesi prima della data di effettuazione del
Congresso.
Tenuto conto delle osservazioni e dei giudizi provenienti dalle strutture, il
Consiglio Generale - convocato almeno 15 giorni prima della effettuazione del
Congresso - proporrà al Congresso le modifiche che avranno ricevuto la
maggioranza dei 2/3 dei propri componenti.
Il Congresso Nazionale si pronuncia sulle proposte di modifica dello Statuto a
maggioranza dei 2/3 dei votanti.
Non è ammessa altra procedura di modifica.
Delle procedure di approvazione dello Statuto e del Regolamento, nonché delle
loro eventuali modifiche, viene data tempestiva comunicazione alla Segreteria
Confederale.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 37
Il presente Statuto si adegua di diritto alle norme dello Statuto della CISL, e
qualsiasi norma in contrasto con lo Statuto Confederale è nulla.
Art. 38
Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le norme dello Statuto
Confederale.
SCIOGLIMENTO DELLA FEDERAZIONE
Art. 39
Lo scioglimento della Federazione può essere pronunciato solamente dal
Congresso Nazionale a maggioranza dei ¾ dei voti rappresentati.
In caso di scioglimento il Congresso delibererà la destinazione e l’impiego del
patrimonio.
In ogni caso vi è obbligo di devolvere il patrimonio della Federazione in caso di
suo scioglimento per qualunque causa ad altra Federazione con finalità analoghe o
ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.



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